[doc. web n. 1712680]
vedi anche
[comunicato stampa]
[vademecum]
[provv. 29 aprile 2004]
[Videosorveglianza: il
decalogo]
versione grafica (leaflet english version
)
Provvedimento in materia di
videosorveglianza - 8 aprile 2010 (english
version
)
(Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)
Sommario
1. Premessa
2. Trattamento dei dati personali e videosorveglianza:
principi generali
3. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e
privati
3.1. Informativa
3.1.1. Informativa e
sicurezza
3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa
eventuale nella videosorveglianza effettuata per finalità di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati
3.1.3. Informativa da
parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le
forze di polizia
3.2. Prescrizioni specifiche
3.2.1. Verifica
preliminare
3.2.2. Esclusione della verifica
preliminare
3.2.3. Notificazione
3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali
trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti
preposti
3.3.1. Misure di
sicurezza
3.3.2. Responsabili e
incaricati
3.4. Durata dell'eventuale conservazione
3.5. Diritti degli interessati
4. Settori specifici
4.1. Rapporti di lavoro
4.2. Ospedali e luoghi di cura
4.3. Istituti scolastici
4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico
4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi
promozionali-turistici o pubblicitari
4.6. Sistemi integrati di
videosorveglianza
5. Soggetti pubblici
5.1. Sicurezza urbana
5.2. Deposito dei rifiuti
5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione
di violazioni al Codice della strada
5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di
videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in
particolare, da enti territoriali
6. Privati ed enti pubblici economici
6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente
personali
6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da
quelli esclusivamente personali
6.2.1. Consenso
6.2.2. Bilanciamento degli
interessi
6.2.2.1. Videosorveglianza
(con o senza registrazione delle immagini)
6.2.2.2. Riprese nelle
aree condominiali comuni
7. Prescrizioni e sanzioni
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza
del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli,
segretario generale reggente;
VISTO lo schema del provvedimento in
materia di videosorveglianza approvato dal Garante il 22 dicembre
2009 e trasmesso al Ministero dell'Interno, all'Unione delle
Province d'Italia (UPI) ed all'Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI), al fine di acquisirne preventivamente le specifiche
valutazioni per i profili di competenza;
CONSIDERATE le osservazioni formulate
dall' ANCI con note del 25 febbraio 2010 (prot. n. 10/Area
INSAP/AR/crc-10) e del 29 marzo 2010 (prot. n. 17/Area
INSAP/AR/ar-10);
CONSIDERATE le osservazioni formulate
dal Ministero dell'Interno con nota del 26 febbraio 2010;
VISTO il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio,
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
1. PREMESSA
Il trattamento dei dati personali
effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma
oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano,
pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati
personali.
Il Garante ritiene necessario
intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento
generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004 (1).
Ciò in considerazione sia dei numerosi
interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di
quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare
in materia sottoposti a questa Autorità.
Nel quinquennio di relativa
applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito
ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana(2), mentre altre norme,
statali(3) e regionali(4), hanno previsto altresì forme di
incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e
di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della
videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e
deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.
2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI
La raccolta, la registrazione, la
conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un
trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del
Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque
informazione relativa a persona fisica identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione.
Un'analisi non esaustiva delle
principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è
utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere
raggruppati nei seguenti ambiti generali:
1) protezione e incolumità degli
individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza
urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione,
accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici,
alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico
volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro
delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
2) protezione della
proprietà;
3) rilevazione, prevenzione e
controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel
quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
4) acquisizione di
prove.
La necessità di garantire, in
particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali
consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza,
purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e
nelle libertà fondamentali degli interessati.
Naturalmente l'installazione di
sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto,
oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati
personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento
applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e
penale in materia di interferenze illecite nella vita
privata(5), sul controllo a distanza dei
lavoratori(6), in materia di sicurezza presso
stadi e impianti sportivi(7), o con riferimento a musei,
biblioteche statali e archivi di Stato(8), in relazione ad impianti di
ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali(9) e, ancora, nell'ambito dei
porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto
urbano(10).
In tale quadro, pertanto, è necessario
che:
a) il trattamento dei dati
attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei
presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i
soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni
istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall'altro, per
soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un
obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento
di interessi" -v., in proposito, punto 6.2- o consenso libero ed
espresso: artt. 23-27 del Codice). Si tratta di
presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto
richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente
provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a
quello privato;
b) ciascun sistema informativo
ed il relativo programma informatico vengano conformati già in
origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone
identificabili quando le finalità del trattamento possono essere
realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il
programma informatico in modo da consentire, per monitorare il
traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di
ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo
impone il principio di necessità, il quale comporta un
obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di
programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di
dati personali (art. 3 del Codice);
c) l'attività di
videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio
di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e
dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili,
dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento
che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e
non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11,
comma 1, lett. d) del Codice).
3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI
3.1. Informativa
Gli
interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere
in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in
occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni
sportive).
A tal fine, il Garante ritiene che si
possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa
"minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità
perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile
nell'allegato n. 1 al presente
provvedimento.
Il modello è ovviamente adattabile a
varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla
vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle
riprese, potranno essere installati più cartelli.
Il supporto con
l'informativa:
• deve essere collocato prima
del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate
vicinanze e non necessariamente a contatto con gli
impianti;
• deve avere un formato ed un
posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni
condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di
videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario
notturno;
• può inglobare un simbolo o
una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini
sono solo visionate o anche registrate.
Il Garante ritiene auspicabile che
l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto
modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli
elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile
agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente
accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in
particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in
bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti,
messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico
gratuito).
In ogni caso il titolare, anche per il
tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche
oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi
individuati dall'art. 13 del Codice.
3.1.1. Informativa e
sicurezza
Talune disposizioni del Codice, tra le quali
quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa
agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati
personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal
“Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in
base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento” (art. 53 del
Codice).
Alla luce di tale previsione del
Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali
devono osservare i seguenti principi:
a) l'informativa può non
essere resa quando i dati personali sono trattati per il
perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati;
b) il trattamento deve
comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di
legge che lo preveda specificamente.
3.1.2. Ulteriori specificazioni:
l'informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata per
finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati
Il Garante, al fine di rafforzare la
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati,
ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non
obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia
espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in
tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni
di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati.
Ciò naturalmente all'esito di un
prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non
ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle
specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere
palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti
casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.
A tal fine i titolari del
trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini
tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche
semplificate di informativa, che evidenzino, mediante
l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici,
simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati.
In ogni caso resta fermo che, anche
se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa,
resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del
Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett.
a) e b).
Va infine sottolineato che deve
essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i
casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati
tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di
polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti
pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti
dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni
delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice
della strada).
3.1.3. Informativa da
parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le
forze di polizia
I trattamenti di dati personali
effettuati da soggetti privati tramite sistemi di
videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia,
esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 del Codice.
Pertanto, l'attivazione del predetto collegamento deve essere reso
noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa
utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" -
indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed
il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi
dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in
fac-simile nell'allegato n. 2 al presente
provvedimento. Nell'ambito del testo completo di informativa reso
eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve
essere reso noto.
Al predetto trattamento si
applicano le prescrizioni contenute nel punto 4.6
La
violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui
all'art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es.
laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la
finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è
punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del
Codice.
Le
diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai comuni
in materia di sicurezza urbana sono esaminate al punto
5.1.
3.2. Prescrizioni
specifiche
3.2.1. Verifica
preliminare
I trattamenti di dati personali nell'ambito di
una attività di videosorveglianza devono essere effettuati
rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa
Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio
o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del
Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o
agli effetti che può determinare.
In tali ipotesi devono
ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini
associate a dati biometrici. L'uso generalizzato e incontrollato
di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della
loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rende
necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili
abusi.
Ad esempio, devono essere sottoposti
alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di
videosorveglianza dotati di software che permetta il
riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio
o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con
altri specifici dati personali, in particolare con dati
biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con
una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione
medesima.
Un analogo obbligo sussiste con
riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a
riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare
automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed
eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono
considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di
videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti
particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione
dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il
relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi
particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui
essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della
conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e
correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).
Deve essere sottoposto a verifica
preliminare l'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza
nei casi in cui le relative modalità di trattamento non
corrispondano a quelle individuate nei punti 4.6 e 5.4 del presente
provvedimento.
Ulteriori casi in cui si rende necessario
richiedere una verifica preliminare riguardano l'allungamento dei
tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il
previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali
esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una
specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso
(v. punto 3.4).
Comunque, anche fuori dalle predette
ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite
videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le
misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento
non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono
determinare, il titolare del trattamento è tenuto a
richiedere una verifica preliminare a questa Autorità.
3.2.2. Esclusione della verifica
preliminare
Il titolare del trattamento di dati personali
effettuato tramite sistemi di videosorveglianza non deve
richiedere una verifica preliminare purché siano rispettate tutte
le seguenti condizioni:
a) il Garante si sia già
espresso con un provvedimento di verifica preliminare in
relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti;
b) la fattispecie concreta,
le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità
d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le
categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento
approvato;
c) si rispettino
integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o
concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui
alla lett. a) adottato dal
Garante.
Resta inteso che il normale
esercizio di un impianto di videosorveglianza, non rientrante
nelle ipotesi previste al precedente punto 3.2.1, non deve essere
sottoposto all'esame preventivo del Garante, sempreché il
trattamento medesimo avvenga con modalità conformi al presente
provvedimento.
Resta altresì inteso che nessuna
approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al
Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza
(spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un
esplicito riscontro dell'Autorità, in quanto non si applica il
principio del silenzio-assenso.
3.2.3.
Notificazione
E' regola generale che i trattamenti
di dati personali devono essere notificati al Garante solo se
rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del
Codice). In relazione a quanto stabilito dalla lett.
f), del comma 1, dell'art. 37, questa Autorità ha già
disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti di dati
effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle
persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti
illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano
conservati temporaneamente(11). Al di fuori di tali
precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi
di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto
dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato a
questa Autorità.
La mancata o incompleta
notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice è punita con
la sanzione amministrativa prevista dall'art.
163.
3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali
trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti
preposti
3.3.1. Misure di
sicurezza
I dati raccolti mediante sistemi di
videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive
misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione,
di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini
(artt. 31 e ss. del Codice).
Devono quindi essere adottate
specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al
titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede
alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto
distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona
fisica).
E' inevitabile che -in
considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di
videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità
perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici
utilizzati- le misure minime di sicurezza possano variare anche
significativamente. E' tuttavia necessario che le stesse siano
quanto meno rispettose dei principi che seguono:
a) in presenza di differenti
competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori
devono essere configurati diversi livelli di visibilità e
trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Laddove
tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi
utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o,
eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in
possesso di credenziali di autenticazione che permettano di
effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno,
unicamente le operazioni di propria competenza;
b) laddove i sistemi siano
configurati per la registrazione e successiva conservazione
delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente
limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare
non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo
differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime
operazioni di cancellazione o duplicazione;
c) per quanto riguarda il
periodo di conservazione delle immagini devono essere
predisposte misure tecniche od organizzative per la
cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni,
allo scadere del termine previsto (v. punto 3.4);
d) nel caso di
interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre
adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti
alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se
ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali
verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di
credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle
immagini;
e) qualora si utilizzino
apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli
apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di
accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice
penale;
f) la trasmissione tramite
una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da
apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa
applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la
riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la
trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di
connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max,
Gprs).
3.3.2. Responsabili e
incaricati
Il titolare o il responsabile devono designare
per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento,
autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le
postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei
casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a
visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve
trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il
titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì
individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle
specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore,
distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le
immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate
condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare,
cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)
(v. punto 3.3.1).
Vanno osservate le regole ordinarie
anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili
del trattamento (art. 29 del Codice).
Il mancato rispetto di quanto previsto
nelle lettere da a) ad f) del punto 3.3.1 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma
2-ter, del Codice.
L'omessa adozione delle misure minime
di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la
fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del Codice.
3.4. Durata dell'eventuale
conservazione
Nei casi in cui
sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle
immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v.
art. 11, comma 1, lett. e),del Codice), anche l'eventuale
conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo
necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità
perseguita.
La conservazione deve essere limitata
a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o
esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica
richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche
(mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività
svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi
come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare
gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può
ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che,
sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per
altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la
settimana.
Per i comuni e nelle sole ipotesi in
cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela
della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni
normative(12), il termine massimo di durata
della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni
successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini
raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione".
In tutti i casi in cui si voglia
procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un
periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve
essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v.
punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato
dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di
proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di
conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una
specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete
situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per
il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale
necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla
necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o
consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità
giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività
investigativa in corso.
Il sistema impiegato deve essere
programmato in modo da operare al momento
prefissato l'integrale cancellazione automatica delle
informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto,
anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non
riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su
tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di
elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi
automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle
immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo
possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del
periodo di conservazione fissato dal titolare.
Il mancato rispetto dei tempi di
conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di
cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.
162, comma 2-ter, del Codice.
3.5. Diritti degli
interessati
Deve essere
assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei
propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di
accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le
modalità e la logica del trattamento (art. 7 del
Codice).
La risposta ad una richiesta di
accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al
richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti
a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in
cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).
In riferimento alle immagini
registrate non è in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della
natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini
raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7,
comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha
diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati
in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del
Codice).
4. SETTORI SPECIFICI
4.1. Rapporti di
lavoro
Nelle attività di
sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza
dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di
apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità:
non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare
l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto
dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della
prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul
badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia
di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze
organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del
lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli
impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt.
113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n.
165/2001).
Tali garanzie vanno osservate sia
all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la
prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con
riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al
servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87,
d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada")
o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e
servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non
devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui
immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale
accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per
controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti,
v. punto 4.4).
Il mancato rispetto di quanto sopra
prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del
Codice.
L'utilizzo di sistemi di
videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori
o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie
di reato prevista dall'art. 171 del Codice.
Sotto un diverso profilo, eventuali
riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od
operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione
istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale
dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei
finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed
altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si
applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel
Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i
limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza,
nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività
giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria
immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione
(art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).
4.2. Ospedali e luoghi di
cura
L'eventuale controllo di
ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in
particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione,
reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che
possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi
di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di
cura e tutela della salute degli interessati.
Devono essere inoltre adottati tutti
gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato
livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone
malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento
generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del
Codice(13).
Il titolare deve garantire che possano
accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i
soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed
infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle
modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati
(familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non
sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es.
rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati
accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio
congiunto o conoscente.
Le immagini idonee a rivelare lo stato
di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8,
del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il
rischio di diffusione delle immagini di persone malate su
monitor collocati in locali liberamente accessibili al
pubblico.
Il mancato rispetto di quanto sopra
prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del
Codice.
La diffusione di immagini in
violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, oltre a comportare
l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162,
comma 2-bis, integra la fattispecie di reato stabilita
dall'art. 167, comma 2.
4.3. Istituti
scolastici
L'eventuale
installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti
scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla
riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998),
prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico
sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita,
al loro processo di maturazione ed al loro diritto
all'educazione(14).
4.3.1. In tale quadro, può risultare
ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta
indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni
scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole
aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura
degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in
coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività
extrascolastiche che si svolgono all'interno della
scuola.
4.3.2. Laddove la ripresa delle
immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici
scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole
parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non
strettamente pertinenti l'edificio.
4.3.3. Il mancato rispetto di quanto
prescritto ai punti 4.3.1 e 4.3.2 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del
Codice.
4.4. Sicurezza nel trasporto
pubblico
4.4.1. Alcune situazioni di
particolare rischio possono fare ritenere lecita l'installazione
di sistemi di videosorveglianza sia su mezzi di trasporto
pubblici, sia presso le fermate dei predetti
mezzi.
4.4.2. La localizzazione delle
telecamere e le modalità di ripresa devono essere determinate nel
rispetto dei richiamati principi di necessità, proporzionalità e
finalità; pertanto, occorre evitare riprese particolareggiate nei
casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle
finalità perseguite.
4.4.3. I titolari del trattamento
dovranno poi provvedere a fornire la prevista informativa agli
utenti del servizio di trasporto urbano. Gli autobus, i tram, i
taxi ed i veicoli da noleggio con o senza conducente dotati di
telecamere dovranno pertanto portare apposite indicazioni o
contrassegni che diano conto con immediatezza della presenza
dell'impianto di videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine
il fac-simile riportato nell'allegato n. 1 al presente
provvedimento, e indicanti, comunque, il titolare del trattamento,
nonché la finalità perseguita.
4.4.4. Specifiche cautele devono
essere osservate laddove vengano installati impianti di
videosorveglianza presso le aree di fermata, in prossimità delle
quali possono transitare anche soggetti diversi dagli utenti del
servizio di trasporto pubblico. In particolare, l'angolo visuale
delle apparecchiature di ripresa deve essere strettamente
circoscritto all'area di permanenza, permettendo l'inquadratura
solo della pensilina e di altri arredi urbani funzionali al
servizio di trasporto pubblico (tabelle degli orari, paline
recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), con
esclusione della zona non immediatamente circostante e comunque
dell'area non direttamente funzionale rispetto alle esigenze di
sicurezza del sistema di traffico e trasporto. Anche in tale
ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente particolareggiate o
tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli
individui che stazionano presso le fermate. L'esistenza delle
telecamere deve essere opportunamente evidenziata nelle predette
aree di fermata.
4.4.5. Fermo restando che la
violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui
all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 161 del Codice e l'utilizzo di sistemi di
videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei
lavoratori integra la fattispecie di reato prevista
dall'art. 171, il mancato rispetto di quanto prescritto al punto
4.4.4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del
Codice.
4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line
a scopi promozionali-turistici o
pubblicitari
Le attività di
rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o
pubblicitari, attraverso web cam devono avvenire con
modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in
considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali
deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per gli interessati: le immagini raccolte tramite tali
sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete
Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di
visualizzare in tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le
medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità
promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del
trattamento.
4.6. Sistemi integrati di
videosorveglianza
In
ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi
impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di
videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché
l'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da
parte di fornitori (società di vigilanza, Internet service
providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.).
Inoltre, le immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con
varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia.
Nell'ambito dei predetti trattamenti,
sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di
videosorveglianza:
a) gestione coordinata di
funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale,
delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi
titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime
infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari
possono trattare le immagini solo nei termini strettamente
funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed
alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei
soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate
nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
b) collegamento telematico
di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito
da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da
parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di
coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza
consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini
raccolte per conto di ciascun titolare;
c) sia nelle predette ipotesi,
sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga
effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un
collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le
centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del
predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A
tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello
semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del
trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le
forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al presente
provvedimento. Tale collegamento deve essere altresì reso noto
nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente
disponibile agli interessati (v. punto 3.1.3).
Le modalità di trattamento sopra
elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza
ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente
punto 3.3.1, quali:
1) adozione di sistemi idonei
alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle
operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi
riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo
congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica
dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non
inferiore a sei mesi;
2) separazione logica delle
immagini registrate dai diversi titolari.
Il mancato rispetto
delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma
2-ter, del Codice.
Fuori dalle predette ipotesi, in
tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi
integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali
per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano
integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o
alle modalità del trattamento o agli effetti che possono
determinare, il titolare del trattamento è tenuto a
richiedere una verifica preliminare a questa Autorità
(v. punto 3.2.1).
5. SOGGETTI PUBBLICI
I soggetti pubblici, in qualità di
titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del
Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del
principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e
legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice),
soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini
mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del
Codice).
I soggetti pubblici sono tenuti a
rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato
tramite sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati nel
presente provvedimento.
Anche per i soggetti pubblici sussiste
l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati
(art. 13 del Codice), ferme restando le ipotesi prese in
considerazione al punto 3.1.1. Pertanto, coloro che accedono o
transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza
devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei
dati personali. A tal fine, anche i soggetti pubblici possono
utilizzare il modello semplificato di informativa "minima",
riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente
provvedimento (v. punto 3.1).
5.1. Sicurezza
urbana
Recenti disposizioni
legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il
compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che
sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni
affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia
giudiziaria(15). Al fine di prevenire e
contrastare determinati pericoli(16) che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì adottare
provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento. Infine, il sindaco, quale
ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della
polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle
direttive di coordinamento impartite dal Ministero
dell'interno.
Da tale quadro emerge che sussistono
specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del
Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti
possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o
aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana(17).
Non spetta a questa Autorità definire
il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l'ambito operativo
rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta
inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza
siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova
applicazione l'art. 53 del Codice (v. punto 3.1.1).
In ogni caso, si ribadisce l'auspicio
che, nelle predette ipotesi, l'informativa, benché non obbligatoria,
venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno
rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti,
quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al
controllo del territorio e alla protezione degli
individui.
5.2. Deposito dei
rifiuti
In applicazione dei
richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità,
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con
riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo
abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze
pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace,
il ricorso a strumenti e sistemi di controllo
alternativi.
Analogamente, l'utilizzo di sistemi di
videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili
altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle
disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito
dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente
(art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici
per la rilevazione di violazioni al Codice della
strada
Gli impianti elettronici
di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per
documentare la violazione delle disposizioni in materia di
circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di
videosorveglianza, comportano un trattamento di dati
personali.
5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è
quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non
eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del
titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo
visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non
pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed
al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del
Codice della strada(18), il Garante prescrive quanto
segue:
a) gli impianti elettronici di
rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati
alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli
casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia
di circolazione stradale;
b) le risultanze fotografiche o le
riprese video possono individuare unicamente gli elementi
previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del
verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi
dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il
giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è
avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo
che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto
possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche
riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento
amministrativo (es., pedoni, altri utenti della
strada);
c) le risultanze fotografiche
o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per
accertare le violazioni delle disposizioni in materia di
circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma
restando la loro accessibilità da parte degli aventi
diritto;
d) le immagini devono essere
conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in
riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di
una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in
conformità alla normativa di settore(19), fatte salve eventuali
esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica
richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria;
e) le fotografie o le
immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni
contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio
dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di
contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi
diritto;
f) in considerazione del
legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare
l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla
competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione
della documentazione video-fotografica deve essere resa
disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento
dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi
comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del
veicolo.
Il mancato rispetto di
quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.
162, comma 2-ter, del Codice.
5.3.2. Anche i conducenti dei
veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono
attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle
violazioni devono essere previamente informati in ordine al
trattamento dei dati personali (art. 13 del
Codice).
Particolari disposizioni normative vigenti
individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di
rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui
l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo
specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi
elettronici(20).
L'obiettivo da assicurare è quello
di un'efficace informativa agli interessati, che può essere
fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini
attraverso più soluzioni.
Un'idonea informativa in materia può
essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti
appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la
presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di
immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di
comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa
informazione (siti web, comunicati scritti); tali forme
di informazione possono essere eventualmente integrate con altre
modalità (es., volantini consegnati all'utenza, pannelli a
messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti
civiche e altra comunicazione istituzionale).
A integrazione di tali strumenti di
comunicazione e informazione, va considerato il contributo che
possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello
semplificato di informativa "minima", riportato nel
fac-simile in allegato, può essere utilizzato nei casi in
cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede
espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla
presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare
automaticamente le infrazioni.
Come si è detto, la normativa di
settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a
distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo
di rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti
elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In
questi stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire
un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei
dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati
per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema
di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del Codice).
L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal
Codice della strada permette già agli interessati di percepire
vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati
personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente
l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica
delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere
all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del
Codice.
Infine, l'obbligo di fornire tale
informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare
del trattamento, pur mancando una previsione normativa che
obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata,
la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti
dal Codice della strada.
La violazione delle disposizioni
riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del
Codice.
5.3.3. Qualora si introducano
sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici
e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare
quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa
prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il
periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il
relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi
per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3
d.P.R. n. 250/1999).
5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di
videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in
particolare, da enti territoriali
Anche gli enti territoriali e, in generale, i
soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di
videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione
ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare
risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse
attività istituzionali.
Questa Autorità ha già individuato al
punto 4.6 un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette
modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare
con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte
dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di
videosorveglianza comunale(21).
In particolare:
a) l'utilizzo condiviso, in
forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza
tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere
configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente
e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative
dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente
funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di
ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla
competenza territoriale dell'ente;
b) nei casi in cui un "centro"
unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di
diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno
essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta,
in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica
amministrazione.
Il titolare del trattamento è tenuto a
richiedere una verifica preliminare a questa Autorità fuori dalle
predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati
tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e
caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra
individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che
possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei
sistemi per i quali già il punto 3.2.1 la richiede (es.
sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o
c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente
comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente
registrarli).
6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
6.1. Trattamento di dati personali per
fini esclusivamente personali
L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si
rileva dall'esame di numerose istanze pervenute all'Autorità- viene
sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente
personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non
trova applicazione qualora i dati non siano comunicati
sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque
necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5,
comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di
responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi
possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di
videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad
entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre
apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite
registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di
immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze
(quali posti auto e box).
Benché non trovi applicazione la
disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di
interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis
c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque
limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio
antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma
di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree
comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad
ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.
6.2. Trattamento di dati
personali per fini diversi da quelli esclusivamente
personali
6.2.1.
Consenso
Nel caso in cui trovi
applicazione la disciplina del Codice, il trattamento di dati può
essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici
economici solamente se vi sia il consenso preventivo
dell'interessato, oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità
previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del
Codice).
Nel caso di impiego di strumenti di
videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta
in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di
rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'idonea
alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di
cui all'art. 24, comma 1, del Codice.
6.2.2. Bilanciamento degli
interessi
Tale alternativa può essere ravvisata
nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma
1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà
attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la
rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora,
con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia
effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o
perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o
finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del
lavoro.
A tal fine, possono essere
individuati i seguenti casi, in relazione ai quali, con le
precisazioni di seguito previste, il trattamento può lecitamente
avvenire pure in assenza del consenso.
6.2.2.1. Videosorveglianza
(con o senza registrazione delle immagini)
Tali
trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che
giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della
proprietà o del patrimonio aziendale.
Nell'uso delle apparecchiature
volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini,
aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a
parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di
emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere
effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale
all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto
possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che
non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali,
istituzioni ecc.).
6.2.2.2. Riprese nelle aree
condominiali comuni
Qualora i trattamenti siano
effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa
amministrazione), si evidenzia che tale specifica ipotesi è
stata recentemente oggetto di una segnalazione da parte del
Garante al Governo ed al Parlamento(22); ciò in relazione all'assenza
di una puntuale disciplina che permetta di risolvere alcuni
problemi applicativi evidenziati nell'esperienza di questi
ultimi anni. Non è infatti chiaro se l'installazione di sistemi
di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola
volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di
conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti
necessario per la deliberazione condominiale in materia (se
occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata
maggioranza).
7. PRESCRIZIONI E
SANZIONI
Il Garante invita tutti i titolari dei
trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di
videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel
presente provvedimento.
Le misure necessarie prescritte con il
presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari
di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a
seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed
espone:
• all'inutilizzabilità dei dati
personali trattati in violazione della relativa disciplina
(art. 11, comma 2, del Codice);
• all'adozione di provvedimenti
di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante
(art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe
decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e
penale;
• all'applicazione delle
pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss.
del Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:
1. prescrive ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento di
dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di
adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre i distinti
termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati
in premessa e di seguito individuati concernenti l'obbligo
di:
a) entro dodici mesi, rendere
l'informativa visibile anche quando il sistema di
videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno
(punto 3.1);
b) entro sei mesi, sottoporre
i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali degli interessati, alla verifica
preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (punto 3.2.1);
c) entro dodici mesi,
adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati
registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto 3.3);
d) entro sei mesi, adottare
le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto
indicato nei punti 4.6 e 5.4, per quanto concerne i
sistemi integrati di videosorveglianza;
2. individua, nei termini di
cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett.
g), del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati
personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da
soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle
condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza
richiedere il consenso degli interessati (punto 6.2.2);
3. individua nell'allegato 1, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa
utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione (punto 3.1);
4. individua nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa
utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di
rendere noto agli interessati l'attivazione di un collegamento del
sistema di videosorveglianza con le forze di polizia
(punti 3.1.3 e 4.6, lett. c));
5. segnala l'opportunità che,
anche nell'espletamento delle attività di cui all'art. 53 del
Codice, l'informativa, benché non obbligatoria, sia comunque resa
in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche
ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati (punto 5.1);
6. dispone, ai sensi dell'art.
143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi
e decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile
2010
IL
PRESIDENTE
F.to Pizzetti
IL
RELATORE
F.to Pizzetti
IL
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to De Paoli
NOTE
(1). In www.garanteprivacy.it; doc. web
n. 1003482.
(2). V. l'art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23
aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori"; d.l. 23 maggio 2008, n. 92,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24
luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di
sicurezza urbana", il cui art. 6 ha novellato l'art. 54 del
d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i
compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con
il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell'interno ha stabilito
l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità
pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento
attribuiti al sindaco. Cfr., altresì, l. 15 luglio 2009, n. 94
recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
(art. 3).
(3). A tale proposito, va ricordata la l. 24 dicembre 2007,
n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il
cui art. 1, comma 228, ha previsto, ai fini dell'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di
videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e
2010, la concessione da parte dell'Agenzia delle entrate (v.
d.m. 6 febbraio 2008 recante "Modalità di attuazione dei
commi da 233 a 237, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007-
credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di
generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e
l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per
favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta
elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni") di un credito d'imposta, determinato nella misura
dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo
di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e
medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e
quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
(4). V., a titolo esemplificativo, l.r. Emilia Romagna, 4
dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza"; l.r. Friuli Venezia Giulia, 28 dicembre 2007, n. 30
recante "Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge
strumentale 2008)"; l.r. Lombardia, 14 aprile 2003, n. 4, recante
"Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di
polizia locale e sicurezza urbana"; la l.r. Sicilia, 3 dicembre
2003, n. 20 recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di
razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di
sviluppo economico".
(5). V., in particolare l'art. 615-bis del codice penale. V.
Provv. 2 ottobre 2008, doc. web n. 1581352.
(6). L. 20 maggio 1970, n. 300
(7). D.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, con l. 24 aprile 2003, n. 88; v. parere reso
al Ministero dell'interno del 4 maggio 2005, doc. web
n. 1120732.
(8). D.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.
(9). D.lg. 4 febbraio 2000, n. 45.
(10). D.m. 15 settembre 2009 n. 154, recante "Regolamento
recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle
ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi,
nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui
espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà,
adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155".
(11). Provv. 31 marzo 2004, n. 1/2004 relativo ai
casi da sottrarre all'obbligo di notificazione (pubblicato in G.U. 6
aprile 2004, n. 81; doc. web n. 852561); v. anche
i chiarimenti forniti con nota n. 9654/33365 del 23 aprile 2004
relativamente alla posizione geografica delle persone, doc.
web n. 993385.
(12). Così stabilito dall'art. 6, comma 8, del d.l. n.
11/2009 cit.
(13). Provv. 9 novembre 2005, doc. web
n. 1191411.
(14). Provv. 4 settembre 2009, doc. web
n. 1651744.
(15). D.l. n. 92/2008 cit.
(16). D.m. 5 agosto 2008 cit.
(17). V. artt. 6 d.l. n. 92/2008 cit., e 6, comma 7, d.l. n.
11/2009 cit.
(18). V. quanto previsto con riferimento al rilevamento a
distanza dei limiti di velocità e dei sorpassi vietati dal d.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada" (art. 383); circ.
Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, n.
300/A/10307/09/144/5/20/3 recante "Direttiva per garantire
un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di
velocità sulle strade"; circ. Ministero dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la
polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato, del 16 maggio 2008, n.
300/A/1/34197/101/138 riguardante "Accesso ai documenti
amministrativi riguardanti l'attività di accertamento e
contestazione delle violazioni in materia di limiti di
velocità" (par. 6); nota del Ministero dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la
polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato, prot. n. 300/A/1/38001/144/16/20
del 27 ottobre 2008.
(19). V., ad es., art. 3 d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250
recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla
installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli
accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico
limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio
1997, n. 127".
(20). La disciplina in tema di circolazione stradale prevede
che le postazioni di controllo sulla rete stradale per rilevare la
velocità debbano essere segnalate preventivamente e rese ben
visibili in casi specificatamente delimitati: v., ad es., quanto
stabilito in ordine all'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi
tecnici di controllo della viabilità finalizzati al rilevamento a
distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati e delle norme
di comportamento sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali (artt. 142, 148 e 176 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285; art.
4, comma 1, d.lg. 20 giugno 2002, n. 121, conv., con mod., dall'art.
1 l. 1° agosto 2002, n. 168 recante "Disposizioni urgenti per
garantire la sicurezza nella circolazione stradale"; d.m. 15
agosto 2007 recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera b) d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione"; art. 7 circ. Ministero
dell'interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 cit.;
circ. Ministero dell'interno 8 aprile 2003, n.
300/A/1/41198/101/3/3/9 "Direttive per l'utilizzazione e
l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del
d.lg. 30 aprile 1992, n. 285").
(21).V. art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.
(22). V. segnalazione del Garante del 13 maggio 2008, doc.
web n. 1523997.
ALLEGATI
ALLEGATO n.
1
• Per le modalità di
utilizzazione del modello, cfr. punto 3.1.
• Se le immagini
non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con
quello di "rilevazione".

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ALLEGATO n.
2
• Per le modalità di
utilizzazione del modello, cfr. punti 3.1.3 e 4.6, lett.
c).
• Se le immagini non sono registrate,
sostituire il termine "registrazione" con quello di
"rilevazione".

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